IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di scienze politiche in data 28 giugno 1994, senato accademico in data 6 settembre 1994, consiglio di amministrazione in data 14 settembre 1994); Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 giugno 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale per trasformazione della Scuola superiore di servizio sociale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Gli articoli da 426 a 442, relativi alla Scuola superiore di servizio sociale, sono soppressi.