IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 23 luglio 1993;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  (consiglio  della  facolta'  di
scienze politiche in data 28 giugno 1994, senato accademico in data 6
settembre  1994,  consiglio  di  amministrazione in data 14 settembre
1994);
  Visto che il Consiglio universitario nazionale,  nell'adunanza  del
15  giugno  1995,  ha espresso parere favorevole alla istituzione del
corso di diploma universitario in servizio sociale per trasformazione
della Scuola superiore di servizio sociale;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  da  426  a  442,  relativi  alla Scuola superiore di
servizio sociale, sono soppressi.